La verifica di un autocarro allestito con un’attrezzatura scarrabile per la movimentazione di casse
mediante un gancio anteriore è oggetto delle circolari prot. n. 1403/M3/C2 del 09/08/2000 per
scarrabili che non trasportano materie pericolose e della circolare prot. n. 4790-MOT2/C del
12/12/2001 per scarrabili che trasportano merci pericolose (ADR).
In effetti ambedue le circolari, per la verifica del corretto funzionamento dell’attrezzatura
rimandano alla cosiddetta Direttiva “Macchine” essendo in tal caso l’attrezzatura funzionante
solo con il veicolo fermo e conseguentemente le verifiche regolamentate dalla stessa direttiva
come specificato nelle circolari Ministero dei Trasporti sopra citate.
In effetti tale concetto riguarda anche la verifica di altre tipologie di allestimenti per le quali
comunque gli uffici delle Motorizzazioni richiedono verifiche specifiche da riportare nelle
relazioni tecniche presentate a corredo delle domande di collaudo dei veicoli. Basti pensare a
allestimenti ribaltabili, cassoni con gru, scarrabili come casse mobili ed altre tipologie di veicoli
in cui il funzionamento dell’attrezzatura è possibile solo a veicolo fremo.
Le verifiche ovviamente devono essere svolte per l’esame del funzionamento in tutte le possibili
condizioni di lavoro. Per estrarre ed evidenziare le sollecitazioni critiche.
Nel caso dello scarrabile a gancio il problema diventa ancora più complesso giacché la cassa può
assumere durante il suo funzionamento varie posizioni determinate dalle combinazioni dei
dispositivi cui è dotata l’attrezzatura (rotazione del gancio, dello sfilo e del brandeggio del
braccio stesso).
Solo quindi un attento esame delle varie posizioni in cui la cassa può trovarsi può individuare le
condizioni di sollecitazioni più gravose per il telaio e il controtelaio, che sono inoltre diverse per
le condizioni in cui il cassone non tocca terra da quelle in cui poggia a terra con il rullo
posteriore della cassa.
Ancora un esame è d’obbligo per individuare la massima lunghezza della cassa sia per la verifica
delle masse sugli assi del veicolo e per quella della inscrivibilità nella fascia di ingombro, che
per le sollecitazioni indotte nel telaio del veicolo e nel controtelaio dell’attrezzatura, influenzate
inoltre dall’altezza delle sponde delle casse.
Ne discende la complessità delle verifiche che l’allestitore deve esaminare per la corretta
apposizione del marchio “CE” della “macchina completa e funzionante, da non confondersi con
quello rilasciato dal costruttore dell’attrezzatura che non riguarda la macchina nel suo complesso
(costituita dall’autotelaio e dall’attrezzatura scarrabile e dal rullo stabilizzatore) ma solo del
dispositivo di scarramento che a rigore deve essere considerato una “quasi macchina”.