Montaggio attrezzatura scarrabile a gancio

La verifica di un autocarro allestito con un’attrezzatura scarrabile per la movimentazione di casse

mediante un gancio anteriore è oggetto delle circolari prot. n. 1403/M3/C2 del 09/08/2000 per

scarrabili che non trasportano materie pericolose e della circolare prot. n. 4790-MOT2/C del

12/12/2001 per scarrabili che trasportano merci pericolose (ADR).

In effetti ambedue le circolari, per la verifica del corretto funzionamento dell’attrezzatura

rimandano alla cosiddetta Direttiva “Macchine” essendo in tal caso l’attrezzatura funzionante

solo con il veicolo fermo e conseguentemente le verifiche regolamentate dalla stessa direttiva

come specificato nelle circolari Ministero dei Trasporti sopra citate.

In effetti tale concetto riguarda anche la verifica di altre tipologie di allestimenti per le quali

comunque gli uffici delle Motorizzazioni richiedono verifiche specifiche da riportare nelle

relazioni tecniche presentate a corredo delle domande di collaudo dei veicoli. Basti pensare a

allestimenti ribaltabili, cassoni con gru, scarrabili come casse mobili ed altre tipologie di veicoli

in cui il funzionamento dell’attrezzatura è possibile solo a veicolo fremo.

Le verifiche ovviamente devono essere svolte per l’esame del funzionamento in tutte le possibili

condizioni di lavoro. Per estrarre ed evidenziare le sollecitazioni critiche.

Nel caso dello scarrabile a gancio il problema diventa ancora più complesso giacché la cassa può

assumere durante il suo funzionamento varie posizioni determinate dalle combinazioni dei

dispositivi cui è dotata l’attrezzatura (rotazione del gancio, dello sfilo e del brandeggio del

braccio stesso).

Solo quindi un attento esame delle varie posizioni in cui la cassa può trovarsi può individuare le

condizioni di sollecitazioni più gravose per il telaio e il controtelaio, che sono inoltre diverse per

le condizioni in cui il cassone non tocca terra da quelle in cui poggia a terra con il rullo

posteriore della cassa.

Ancora un esame è d’obbligo per individuare la massima lunghezza della cassa sia per la verifica

delle masse sugli assi del veicolo e per quella della inscrivibilità nella fascia di ingombro, che

per le sollecitazioni indotte nel telaio del veicolo e nel controtelaio dell’attrezzatura, influenzate

inoltre dall’altezza delle sponde delle casse.

Ne discende la complessità delle verifiche che l’allestitore deve esaminare per la corretta

apposizione del marchio “CE” della “macchina completa e funzionante, da non confondersi con

quello rilasciato dal costruttore dell’attrezzatura che non riguarda la macchina nel suo complesso

(costituita dall’autotelaio e dall’attrezzatura scarrabile e dal rullo stabilizzatore) ma solo del

dispositivo di scarramento che a rigore deve essere considerato una “quasi macchina”.